Abbiamo visto nel precedente articolo quali sono i cartelli che indicano i diversi tipi di percorsi dedicati in parte o totalmente alle biciclette.
Vediamo ora cosa dice il codice della strada.
L’art. 3 del CdS definisce la pista ciclabile come la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi e contrassegnata dai cartelli che abbiamo visto.
La pista ciclopedonale è definita sempre all’art. 3 del CdS come la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione promiscua dei velocipedi e dei pedoni, ed è contrassegnata da opportuna segnaletica verticale ed orizzontale.
In base all’art 182 del CdS i velocipedi devono transitare sulle piste a loro riservate, quando esistono, e con le modalità stabilite nel DPR 49581992 all’art. 377. Pertanto in presenza di una pista ciclopedonale , non essendo riservata esclusivamente ai velocipedi, tale obbligo non sussiste.
La non obbligatorietà di percorrenza della ciclopedonale è confermato da “Il manuale delle piste ciclabili e della ciclabilità” di Sergio Deromedis, Ediciclo 2019 e dal chiarimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta a quesito dell’Ing. Enrico Chiarini.